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Modello per grandi consumatori

Il modello per grandi consumatori

Il MoPEC prevede che i Cantoni obblighino i grandi consumatori di energia, il cui consumo annuo di calore supera i 5 GWh e/o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure volte a ridurre i consumi. L’esperienza pratica insegna che molte di tali misure sono redditizie perché rientrano nell’ambito dell’ottimizzazione dell’esercizio o dell’organizzazione, richiedono spesso solo investimenti esigui e in parte possono essere eseguite con personale proprio.

In molti Cantoni i grandi consumatori possono scegliere fra tre varianti:

  • Variante 1 / Accordo universale sugli obiettivi (AUO) con un’organizzazione incaricata dalla Confederazione (attualmente l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) o l’Agenzia Cleantech Svizzera (act)): obiettivo dell’accordo è l’incremento dell’efficienza energetica su un periodo di 10 anni. L’accordo viene gestito attraverso una delle organizzazioni incaricate dalla Confederazione e può essere visionato in qualsiasi momento dal Cantone.
  • Variante 2 / Accordo cantonale sugli obiettivi (ACO) con il servizio cantonale competente: gli obiettivi di incremento dell’efficienza energetica sono gli stessi previsti da un accordo sugli obiettivi stipulato con una delle organizzazioni incaricate dalla Confederazione (circa il due per cento all’anno), ma vengono stabiliti con il Cantone. Alcuni Cantoni rinunciano a proporre questa variante.
  • Variante 3 / Analisi del consumo energetico (ACE): in assenza di un accordo sugli obiettivi, il Cantone invita il grande consumatore a eseguire una ACE, per i dettagli si veda la specifica Guida. Stipulando un accordo sugli obiettivi, il grande consumatore di energia potrà quindi passare alle varianti 1 o 2 per rispondere al requisito della legge sull’energia.

L’analisi del consumo energetico (ACE)

Nella prima fase dell’analisi del consumo energetico di uno stabilimento vengono definite tutte le misure possibili a prescindere dalla redditività attesa (punto della situazione). Nella seconda fase vengono scelte le misure economiche utili al raggiungimento degli obiettivi. La Guida descrive la procedura. Di norma per uno stabilimento si persegue una riduzione del consumo energetico del 15 per cento. In casi particolari, da motivare debitamente, la riduzione da perseguire potrà essere inferiore al 15 per cento, ad esempio nel caso in cui non sia possibile individuare sufficienti misure economicamente ragionevoli perché nei precedenti cinque anni sono già stati presi dei provvedimenti che hanno generato importanti risparmi energetici, andando ben oltre quanto richiesto dalla legge.

I provvedimenti da realizzare per la riduzione del consumo di energia devono essere dichiarati dal grande consumatore stesso nel cosiddetto “tool ACE” e approvati quindi dal servizio cantonale competente. I provvedimenti dichiarati dovranno essere realizzati entro i tre anni prescritti dal Cantone. La conclusione dei lavori dovrà essere notificata per iscritto al servizio cantonale competente con una conferma d’esecuzione. Nel caso in cui un grande consumatore non dichiarasse provvedimenti o ne dichiarasse in modo insufficiente, il Cantone potrà ordinare provvedimenti ragionevolmente esigibili dopo aver sentito il grande consumatore.

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